Gli Antichi Statuti del Comune di Tizzana

Gli Antichi Statuti del Comune di Tizzana

di Giancarlo Zampini

marzo 2009

Credo di essere fra i pochi – forse l’unico – ad avere dato risalto ad una pubblicazione certamente originale, edita dal comune di Quarrata. Mi riferisco a “Gli Antichi Statuti del Comune di Tizzana”. Un’opera realizzata nel 1996 con la trascrizione di Maria Cristina Monti, stampato dalla tipografia Nuova Castello di Firenze, a cura dell’Omnia Minima srl di Prato: un …librone di 410 pagine. Ebbi a scrivere di questo libro anche per la pubblicazione trimestrale della Banca di Credito Cooperativo di Vignole, da cui ho tratto quanto segue.

Prima di entrare nel merito delle singole leggi e ordinanze, ricordiamo l’ordine dei capitoli del volume. Si inizia con gli Statuti di Quarrata e Buriano, (1402 – 1422) – Statuti di Montemagno, (1403/4) – Statuti di Montemagno, (1444) – Statuti della Podesteria di Tizzana, (1409) – Statuti di Castra e Conio, (1411) – Statuti di TizzanaLiber Statutorum et ordinamentorum comunitatis al Podesterie Tizzane, (1620).

Della pena di coloro, che non fanno orto: <<Ancora ordinorno, e statuirno, che ogni famiglia del/ Comune e Podesteria di Tizzano, che in quello, o in quella ha/bitassi si obbligato fare ogni anno almeno panora quattro di orto nel quale vi debba porre cavoli, agli, cipolle, por/ri Poponi, et altre cose da insalata, e chi non lo facessi/ c’aggia in pena di lire 2 et nel mese di giugno ogni anno/ i Vicarii insieme con il Notaio del Podestà sieno obligati/ andare, et cercare chi non avessi fatto detto orto conden/narli in detta pena della quale ne abbi il Notaio soldi/ 10 et il rettore soldi 10 et la metà detto Comune da pagarsi/ come di sopra, et non andando detti Vicarii c’aggino / nella medesima pena qualunque dessi dan/no in detti orti masti come femmina c’aggia in piena di/soldi 10 per volta, et sia obligato il Padre per il figlio il ma/rito per la moglie, et stiesi al giuramento del Dannificato/ e se fussi forestieri, cioè che non abitassi in detto Comune dessi/danno in detti orti c’aggia la pena di lire 5 da applicare dette pe/ne il quarto al rettore, et il resto a detto Comune di Tizzana>>.

Ancora Podesteria di Tizzana, alla Rubrica LXXVII <<Che nessuno lavori i dì festivi né pasquali”.LXXVIII <<Che il Camarlingo non paghi se prima non/ saranno, stanziati>>. Altri recuperati dalle Rubriche degli Statuti di Castra e Conio, Podesteria di Tizzana (1411). XIV <<Che i consorti che avessero questione intra lotro sieno/costrecti a fare compromesso>>. XVIII <<Della pena di bestemmiare Idio o’ suoi santi”. XVIII“Della pena di dire parole ingiuriose>>. XVIII <<Della pena di fare insulto>> XXI <<Della pena di percuotere alcuno cum mattone o vero/bastone>>. XXII <<Della pena di coloro ch’entrano nella casa o vero capanna d’altrui senza licentia del signore>>. Insomma, uno più bello dell’altro, alcuni dei quali molto attuali, come il XXXVIII <<Della pena di coloro che stanno sulle piazze delle chiese / quando si dice messa>>. XXXV <<Della pena di coloro che guastano alcuna scriptura di comune>>. XLII <<Della pena di coloro che recano danno in vigna, orto, o vero canneto>>. LV <<Della pena di coloro che uccidono e polli d’altrui>>. LXV <<Che niuno possa frangere sue ulive se non ne è a / quelli infrantoi che pagano la gabella>>. LXVI <<Che niuno compri candele d’altrui che da l’operaio da Conio>>.

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