Negoziazione assistita

Negoziazione assistita

di Serena Michelozzi

dicembre 2023

Al fine di completare il quadro su quelli che sono gli strumenti maggiormente utilizzati nel panorama delle ADR (Alternative Dispute Resolution), oltre alla mediazione civile ex D.lgs. 28/2010, altra protagonista è la “procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati”, ossia la c.d. negoziazione assistita, disciplinata dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, conv., convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162.

A norma dell’art. 2 d.l. 132/2014 la finalità della negoziazione assistita è quella di “risolvere in via amichevole” una controversia: si tratta quindi di uno strumento volto, appunto, a veicolare la trattazione di parte delle controversie destinate ad essere oggetto di un provvedimento giurisdizionale fuori dalle aule giudiziarie. Il procedimento si basa, come si evince dallo stesso nomen iuris dell’istituto, sulla “negoziazione” delle parti attraverso l’intervento dei rispettivi avvocati che potrebbe portare alla sottoscrizione di un atto scritto denominato “convenzione di negoziazione assistita” (art. 2, d.l. 132/2014, conv. con mod. in l. 162/2014), mediante il quale i confliggenti convengono di cooperare per risolvere in via amichevole una lite vertente su diritti disponibili tramite l’assistenza degli avvocati, nonché nella successiva attività di negoziazione vera e propria, la quale può portare al raggiungimento di un accordo che, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

La procedura di negoziazione assistita può essere facoltativa o obbligatoria, in caso si voglia esercitare in giudizio un’azione in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, o proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 €, ad eccezione delle controversie assoggettate alla disciplina della c.d. mediazione obbligatoria. Se la negoziazione assistita obbligatoria non viene esperita affatto, la domanda giudiziale è improcedibile.

Il procedimento di negoziazione assistita inizia quando la parte, tramite il proprio avvocato, invita la controparte – in forma scritta e tramite raccomandata A/R o con qualsiasi altro mezzo che ne certifichi l’avvenuta ricezione da parte del destinatario – a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. La comunicazione dell’invito alla controparte ha l’effetto di interrompere la prescrizione e di impedimento della decadenza.

Se la controparte decide di non aderire all’invito, deve inviare una risposta in tal senso entro 30 giorni dalla sua ricezione. Se non lo fa, il suo comportamento equivale all’espresso rifiuto di aderire all’invito. La mancata adesione o il rifiuto esplicito di aderire non è da poco conto dal momento che possono essere valutati negativamente dal giudice nel successivo giudizio al fine di decidere.

Per maggiori approfondimenti circa le peculiarità dell’istituto, si rimanda alla normativa vigente. E’ di chiara evidenza, dunque, come la negoziazione assistita sia uno strumento preventivo volto ad evitare l’ingresso di cause, piuttosto bagatellari, all’interno del giudizio, così da auspicarne un maggiore utilizzo, soprattutto volontario, di quanto se ne sia fatto sino ad oggi.

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