di Serena Michelozzi
dicembre 2024
Il settore dell’estetica è ormai in continua crescita, in quanto moltissime persone scelgono di investire il proprio denaro per migliorare il loro aspetto attraverso trattamenti o anche tipologie di intervento più invasive. Tuttavia è solito che ogni tanto qualcosa – purtroppo – vada storto o comunque non si sia soddisfatti del risultato.
E allora come fare per tutelarsi in questi casi?
Tra l’estetista (professionista) e il cliente, nel momento di incontro per la prestazione si stipula un vero e proprio contratto, con cui il professionista, a fronte del pagamento di un prezzo, si impegna a eseguire le prestazioni richieste dal cliente. Nel caso di inadempimento del professionista si può chiedere quindi il rimborso di quanto pagato e, laddove sussistano i presupposti, il risarcimento dei danni. Però appunto si deve distinguere il caso in cui il trattamento estetico non è stato efficace da quello in cui il trattamento non solo non è stato efficace, ma ha addirittura arrecato un danno estetico alla persona. In quest’ultimo caso è necessario dimostrare di aver patito un pregiudizio, anche solo morale oppure estetico. Il danno estetico è altresì un danno che può riguardare anche la sfera personale e psicologica della vittima. Per esempio, in caso di intervento chirurgico estetico mal riuscito, il danneggiato ha quindi diritto ad ottenere il risarcimento del danno non solo biologico ma anche psicologico, oltre al rimborso di tutte le spese sostenute per riparare o comunque migliorare il difetto subito.
Si ponga invece il caso di un trattamento estetico non efficace che non ha raggiunto il risultato tanto agognato dal cliente. Secondo gli articoli 2226 e 1668 cod. civ. il cliente insoddisfatto dovrebbe segnalare immediatamente all’estetista i difetti del trattamento o della prestazione, nel termine massimo di otto giorni. Dopodiché, dovrà chiedere la ripetizione del trattamento o della prestazione a spese dell’estetista o, in alternativa, la riduzione del prezzo pagato – ossia il rimborso parziale – proporzionale al grado di inadempimento. Se l’estetista ha promesso un risultato poi non ottenuto, è legittimo chiedergli il rimborso del prezzo, qualora un nuovo trattamento (a sue spese) sia inutile; se l’estetista ha invece solo promesso una prestazione o un trattamento, senza però garantire alcun risultato, allora è possibile ottenere il rimborso solo se è venuto meno all’impegno di effettuare con diligenza quanto gli è stato richiesto.
Se l’estetista vi ha ad esempio garantito l’eliminazione totale dei peli superflui o la laminazione delle ciglia in un certo modo, ed il risultato promesso non è stato raggiunto con conseguente inadempimento, potrete allora richiederle il rimborso del prezzo!