di Serena Michelozzi
marzo 2022
Solitamente quando si parla di diritto e/o di controversie giuridiche, il pensiero comune si proietta l’immagine di due o più parti litiganti, che, accompagnate dai rispettivi Avvocati, si dirigono in Tribunale dove avrà luogo la “battaglia giuridica”. Ebbene, ormai da molti anni esistono vari sistemi di risoluzione alternativa delle controversie, tra i quali la mediazione civile (e commerciale) introdotta dal Dlgs n. 28/2010.
In qualità di Avvocato – Mediatore mi piacerebbe parlarvi proprio dell’istituto della Mediazione e delle sue peculiarità, che la rendono la migliore e unica alternativa alle lunghe e costosissime cause in Tribunale, dove spesso, dopo anni di udienze, tutti si sentono sconfitti e nessuno vincitore. Con la mediazione è possibile risolvere una lite in modo pacifico anche senza ricorrere al Giudice.
La Mediazione civile è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale, il Mediatore, che, nell’assistere due o più soggetti (società e/o persone fisiche) che stanno vivendo un conflitto di qualsiasi natura, ricerca insieme a loro, attraverso un dialogo e un confronto costruttivo, un accordo amichevole per la composizione bonaria di una lite.
I vantaggi della Mediazione rispetto al Tribunale sono molteplici. I tempi della mediazione sono nettamente ridotti rispetto a quelli di una causa. Infatti, una procedura di mediazione deve concludersi entro 3 mesi dal deposito dell’istanza (salvo proroga consensuale delle parti), contro gli 8 anni circa per una causa in Tribunale. Inoltre i costi di una mediazione sono esigui rispetto a quelli di una causa civile in Tribunale e sono stabiliti da un tariffario approvato dal Ministero della Giustizia e di gran lunga più contenuto rispetto ai costi medi della giustizia ordinaria.
Le modalità: nella mediazione le parti possono sempre confrontarsi con il mediatore, tra di loro e con i propri legali. In questo senso tale procedura costituisce un’opportunità, poiché rappresenta l’ultima occasione per le parti di raggiungere un accordo secondo il proprio modo di ragionare e dando valore ai propri interessi e reali bisogni. In Tribunale, in caso di fallimento (cioè nel caso in cui si perda la causa), le parti potranno solo sottostare alla decisione di un Giudice, che si potrà basare esclusivamente sugli atti di causa con una valutazione “secondo diritto”, senza soppesare i reali interessi delle parti. Esigibilità: l’accordo di mediazione ha la stessa forza di una sentenza nonché valore di titolo esecutivo.
E’ quindi consigliabile, prima di ricorrere ad un giudizio dinanzi al Tribunale, tentare di trovare un accordo attraverso l’attivazione della Mediazione.