di Alessandro Pratesi
settembre 2024
Premesso che l’adesione alla previdenza complementare è libera e volontaria, prima di decidere in tal senso è indispensabile informarsi presso un consulente di fiducia in ordine allo statuto, al regolamento e alla nota informativa che riguardano la forma pensionistica complementare. In sintesi, lo scopo essenziale dell’iscrizione a una forma di previdenza complementare è un valido aiuto per mantenere, una volta in pensione, un tenore di vita simile a quello che si è avuto durante l’attività lavorativa.
Con particolare riferimento ai dipendenti, con minore o maggiore anzianità lavorativa, è possibile trarre benefici dall’adesione a un fondo pensione e ogni aderente può:
a) dedurre dall’imponibile Irpef i contributi versati al fondo pensione fino a un massimo di 5.164,57 euro;
b) godere, da parte del proprio datore di lavoro, del versamento contributivo mensile previsto dalla contrattazione collettiva per chi aderisce a un fondo negoziale;
c) ottenere un rendimento presumibilmente superiore a quello stabilito per legge per il TFR;
d) richiedere l’anticipo su quanto maturato presso la forma pensionistica complementare per sostenere le spese sanitarie (terapie e interventi straordinari), l’acquisto della “prima casa” (per sé o per i figli) e le ristrutturazioni.
Più in generale, i vantaggi fiscali riguardano chiunque decide di aderire a un fondo pensione, che può essere scelto in varie forme, di seguito sintetizzate.
Fondi pensione negoziali: forme pensionistiche complementari istituite nell’ambito della contrattazione collettiva (nazionale o aziendale). A questa tipologia appartengono anche i fondi pensione cosiddetti territoriali, istituiti cioè in base ad accordi tra rappresentanti di datori di lavoro e lavoratori appartenenti a un determinato territorio.
Fondi pensione aperti: forme pensionistiche complementari istituite da banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio (SGR) e società di intermediazione mobiliare (SIM). I fondi pensione aperti possono raccogliere adesioni su base individuale e collettiva.
Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP): forme pensionistiche complementari istituite dalle imprese di assicurazione. I PIP possono raccogliere adesioni solo su base individuale.
Fondi pensione preesistenti: forme pensionistiche complementari così chiamate poiché già istituite prima del decreto legislativo n. 124/1993, che ha introdotto per la prima volta una disciplina organica del settore.
All’interno di tali strumenti, è possibile scegliere, in modo flessibile, come investire in un ventaglio di quattro comparti, che si contraddistinguono in base a specifiche linee di investimento, ossia nei settori azionario, bilanciato, obbligazionario e garantito. Un’opportunità che merita di essere approfondita: oltre a un futuro più sereno, alla sicurezza dell’investimento si aggiungono immediati e costanti vantaggi fiscali.